IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Agli  effetti  di  quanto  previsto  dall'art.  3  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unita' Sanitarie locali e
le  rispettive  sedi  sono  quelli  definiti dalla legge regionale 13
aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.